Art. 3 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11  della  legge  28  dicembre
2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
  1) Esercito n. 80; 
  2) Marina n. 19; 
  3) Aeronautica n. 72; 
  4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 0; 
  2) Marina n. 55; 
  3) Aeronautica n. 14; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 97; 
  2) Marina n. 18; 
  3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2016,  come
segue: 
  1) Esercito n. 281; 
  2) Marina n. 280; 
  3) Aeronautica n. 248; 
  4) Carabinieri n. 90. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2016, come segue: 
  1) Esercito n. 420; 
  2) Marina n. 268; 
  3) Aeronautica n. 275. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2016, come segue: 
  1) Esercito n. 480; 
  2) Marina n. 198; 
  3) Aeronautica n. 135». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          n. 209 del 2015, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11  (Stato  di  previsione  del  Ministero  della
          difesa e disposizioni  relative).  -  1.  Sono  autorizzati
          l'impegno e il pagamento delle spese  del  Ministero  della
          difesa,  per  l'anno  finanziario  2016,   in   conformita'
          all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
              2. Il  numero  massimo  degli  ufficiali  ausiliari  da
          mantenere in servizio come forza media nell'anno  2016,  ai
          sensi  dell'art.  803  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 
              a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)  del
          comma  1  dell'art.  937  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              1) Esercito n. 80; 
              2) Marina n. 19; 
              3) Aeronautica n. 72; 
              4) Carabinieri n. 0; 
              b) ufficiali ausiliari piloti di  complemento,  di  cui
          alla lettera b) del comma 1 dell'art. 937 del codice di cui
          al decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              1) Esercito n. 0; 
              2) Marina n. 55; 
              3) Aeronautica n. 14; 
              c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di
          cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 937 del codice di
          cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              1) Esercito n. 97; 
              2) Marina n. 18; 
              3) Aeronautica n. 20. 
              3. La  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri, di cui alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
          n. 66, e' fissata, per l'anno 2016, come segue: 
              1) Esercito n. 281; 
              2) Marina n. 280; 
              3) Aeronautica n. 248; 
              4) Carabinieri n. 90. 
              4. La consistenza organica degli allievi  delle  scuole
          sottufficiali  delle  Forze  armate,  esclusa  l'Arma   dei
          carabinieri,  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art. 803 del codice di cui al decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno  2016,  come
          segue: 
              1) Esercito n. 420; 
              2) Marina n. 268; 
              3) Aeronautica n. 275. 
              5. La consistenza organica degli allievi  delle  scuole
          militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1  dell'art.
          803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
          n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue: 
              1) Esercito n. 480; 
              2) Marina n. 198; 
              3) Aeronautica n. 135. 
              6.   Alle    spese    per    accordi    internazionali,
          specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali
          dell'Alleanza  atlantica  (NATO),  di  cui   ai   programmi
          "Interventi non direttamente  connessi  con  l'operativita'
          dello strumento militare" e "Pianificazione generale  delle
          Forze Armate e approvvigionamenti  militari",  nonche'  per
          l'ammodernamento e il rinnovamento,  di  cui  ai  programmi
          "Approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
          sicurezza",   "Approntamento   e   impiego   delle    forze
          terrestri", "Approntamento e impiego delle  forze  navali",
          "Approntamento   e   impiego   delle    forze    aree"    e
          "Pianificazione   generale    delle    Forze    Armate    e
          approvvigionamenti militari",  nell'ambito  della  missione
          "Difesa  e  sicurezza  del  territorio"  dello   stato   di
          previsione del Ministero della difesa,  si  applicano,  per
          l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'art. 61-bis del
          regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'
          generale dello Stato. 
              7. Alle  spese  per  le  infrastrutture  multinazionali
          della NATO, sostenute a carico  del  programma  "Interventi
          non  direttamente   connessi   con   l'operativita'   dello
          strumento  militare"  e   del   programma   "Pianificazione
          generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari",
          nell'ambito  della  missione  "Difesa   e   sicurezza   del
          territorio" dello stato di previsione del  Ministero  della
          difesa, si applicano le procedure della NATO di  esecuzione
          delle gare internazionali emanate dal Consiglio  atlantico.
          Deve essere in ogni caso  garantita  la  trasparenza  delle
          procedure di appalto, di assegnazione e di  esecuzione  dei
          lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
              8. Negli elenchi n. 1 e n.  2  annessi  allo  stato  di
          previsione del Ministero della  difesa  sono  descritte  le
          spese  per  le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno
          finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi  a  disposizione
          relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei  carabinieri,
          ai sensi  dell'art.  613  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  iscritti  nel  programma
          "Fondi da assegnare", nell'ambito della missione "Fondi  da
          ripartire" del medesimo stato di previsione. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  ai  pertinenti  programmi  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero   della   difesa,   per   l'anno
          finanziario  2016,  delle  somme  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato dal  CONI,  destinate  alle  attivita'
          sportive del personale militare e civile della Difesa. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  ai  pertinenti   capitoli   del   programma
          "Approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
          sicurezza" nell'ambito della missione "Difesa  e  sicurezza
          del territorio" dello stato  di  previsione  del  Ministero
          della difesa, per  l'anno  finanziario  2016,  delle  somme
          versate all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca
          d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi  presso
          le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.».