Art. 6 
 
              Tavolo interministeriale di coordinamento 
 
  1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e
delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo
interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello  spazio
marittimo,  di  seguito  denominato   Tavolo   interministeriale   di
coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui  fanno  parte  un
rappresentante per ciascuno  dei  seguenti  Ministeri:  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, dello sviluppo economico,  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare  e  del
territorio, dei beni culturali e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, della difesa, dell'istruzione e della  ricerca  scientifica,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali,  dell'economia  e
delle  finanze,  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,   le
autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio  dei  ministri  e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto  da
un rappresentante del Dipartimento per  le  politiche  europee  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Ai  componenti  del  Tavolo
interministeriale  non  spettano  gettoni  di   presenza,   compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2.  Il  Tavolo  interministeriale  di  coordinamento,  sentita   la
Conferenza nazionale di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema
portuale, definisce per  ogni  sottoregione  marina  le  linee  guida
contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani
di gestione dello spazio  marittimo  e  l'individuazione  delle  aree
marittime di riferimento, nonche' di quelle terrestri  rilevanti  per
le interazioni terra-mare. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con  decreto
del presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.