Art. 7 
 
                  Trasmissione dei dati statistici 
 
  1. Il Ministero della giustizia invia ogni  anno  alla  Commissione
europea i dati statistici relativi al: 
  a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma
2, del codice di procedura penale eseguiti; 
  b) numero di confische eseguite; 
  c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo; 
  d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca. 
  2. Il Ministero della giustizia, inoltre,  invia  alla  Commissione
europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo
11 della direttiva 2014/42/UE. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo  321  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
                «Art. 321 (Oggetto del sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta  del  pubblico  ministero  [c.p.p.
          262, comma 3] il  giudice  competente  a  pronunciarsi  nel
          merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.  Prima
          dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice  per
          le indagini preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240]. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria. 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2014/42/UE
          si veda nelle note alle premesse.