(Convenzione-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
                               Servizi 
 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
servizi resi nell'altro Stato contraente sono  imponibili  nei  primo
Stato. Tuttavia, tali redditi  possono  essere  tassati  anche  nello
Stato contraente in cui sono resi  i  servizi  laddove  tali  servizi
siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale
e commerciale, servizi  tecnici  o  gestionali  o  servizi  analoghi.
Tuttavia, l'imposta cosi prelevata non puo' eccedere il 10 per  cento
dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il  beneficiario  effettivo
di tali pagamenti e' residente dell'altro Stato contraente. 
    2.  Ai  fini  del  presente   Articolo   l'espressione   «servizi
professionali» comprende, in particolare, le  attivita'  indipendenti
di  carattere  scientifico,  letterario,   artistico,   educativo   o
pedagogico, nonche' le  attivita'  di  medici,  avvocati,  ingegneri,
architetti, dentisti e contabili, o altre attivita'  indipendenti  di
natura analoga. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  non  si  applicano  se  il
fornitore dei servizi, residente di uno Stato contraente, 
      (i) esercita un'attivita' commerciale o industriale  nell'altro
Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata; o 
      (ii) dispone regolarmente di una base  fissa  nell'altro  Stato
contraente per lo svolgimento della propria attivita'. 
    In entrambi  i  casi  menzionati  (i)  e  (ii),  i  redditi  sono
imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in
cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o  base  fissa,  a
seconda dei casi, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.