(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                        Definizioni generali 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione: 
      a)  il  termine  «Italia»  designa  la  Repubblica  Italiana  e
comprende qualsiasi zona situata al di fuori  del  mare  territoriale
che e' considerata come zona all'interno  della  quale  l'Italia,  in
conformita' alla propria legislazione ed al  diritto  internazionale,
puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione  e
lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e  del  sottosuolo
marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      b) il termine «Panama»  designa  la  Repubblica  di  Panama  e,
quando e' utilizzato in senso geografico, designa il territorio della
Repubblica di Panama, ivi comprese le acque interne, lo spazio aereo,
il  mare  territoriale  e  qualsiasi  zona  al  di  fuori  del   mare
territoriale   sulla   quale,   in   conformita'   con   il   diritto
internazionale e  in  applicazione  della  legislazione  interna,  la
Repubblica  di  Panama  esercita,  o  potra'  esercitare  in  futuro,
giurisdizione o diritti sovrani per quanto concerne  il  fondo  e  il
sottosuolo marini, nonche' le acque sovrastanti  e  le  loro  risorse
naturali; 
      c) le espressioni  «uno  Stato  contraente»  e  «l'altro  Stato
contraente» designano, come il contesto richiede, l'Italia o Panama; 
      d) il  termine  «persona»  comprende  le  persone  fisiche,  le
societa' ed ogni altra associazione di persone; 
      e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
      f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e  «impresa
dell'altro Stato  contraente»  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
      g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita'
di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un  aeromobile  da
parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata  in
uno Stato contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o
l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente  tra  localita'  situate
nell'altro Stato contraente; 
      h) l'espressione «autorita' competente» designa: 
        (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
        (ii) in Panama, il Ministerio de Economia y Finanzas; 
      i)  il  termine  «nazionale»  con  riferimento  ad  uno   Stato
contraente designa: 
        (i) le  persone  fisiche  che  hanno  la  nazionalita'  o  la
cittadinanza di detto Stato contraente; e 
        (ii) le persone giuridiche,  le  societa'  di  persone  e  le
associazioni costituite in conformita' con la legislazione in  vigore
in detto Stato contraente. 
    2. Per l'applicazione delle  disposizioni  della  Convenzione  in
qualunque momento da parte di uno Stato  contraente,  le  espressioni
ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito  in
quel momento dalla legislazione di  detto  Stato  relativamente  alle
imposte cui si applica la Convenzione,  prevalendo  ogni  significato
attribuito  dalle  leggi  fiscali  applicabili  di  detto  Stato  sul
significato dato al termine  nell'ambito  di  altre  leggi  di  detto
Stato.