(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
                Consegne sorvegliate transfrontaliere 
 
  1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera s'intende la vigilanza
oltre confine di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  compresi  i
precursori per la fabbricazione delle stesse, di oggetti vietati o di
altre  merci  di  provenienza   illecita   che   siano   oggetto   di
importazione, esportazione o transito. 
  2. Quando e' necessario per acquisire  elementi  probatori,  ovvero
per   l'individuazione   o   la   cattura   dei    responsabili    di
un'importazione, esportazione, transito di sostanze, oggetti o  merci
come definiti al precedente comma  1,  un'autorita'  competente  puo'
richiedere  all'altra  l'esecuzione  di  una   consegna   sorvegliata
transfrontaliera. 
  3. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata  sono  da
presentare in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi: 
    l'autorita' richiedente; 
    il titolo del reato per cui si procede, il motivo della richiesta
ed una sintesi delle circostanze di fatto e delle attivita' svolte; 
    il tipo e la quantita' delle sostanze, oggetti o merci di cui  al
comma  1  oggetto  della  richiesta  e  gli   eventuali   metodi   di
occultamento; 
    il luogo probabile di introduzione nello Stato richiesto e quello
eventuale di esportazione verso uno Stato terzo; 
    il probabile mezzo di trasporto e il percorso previsto; 
    ogni utile informazione sull'identita' delle  persone  sospettate
di essere coinvolte nel traffico illecito; 
    l'autorita' nazionale che autorizza l'operazione, allegando copia
del relativo provvedimento; 
    il  nome  della  persona  responsabile   dell'operazione   e   le
indicazioni su come contattarla; 
    le tecniche di sorveglianza e i mezzi tecnici necessari; 
    ogni altra informazione ritenuta necessaria. 
  4.  Le  richieste  di  esecuzione  di  una   consegna   sorvegliata
transfrontaliera sono indirizzate: 
    per la Repubblica italiana: 
    al  Dipartimento   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale per i  servizi  antidroga,  per  le
sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori; 
    al  Dipartimento   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale -  Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia, per gli altri  oggetti
e merci di cui al comma 1; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno. 
  5. Se la consegna sorvegliata delle sostanze, degli oggetti o delle
merci di cui al comma 1 comporta un rischio eccessivo per le  persone
coinvolte o per la popolazione, l'autorita'  competente  della  Parte
richiesta puo'  limitare  o  respingere  la  domanda,  spiegandone  i
motivi. 
  6.  Ricevuta  l'istanza,   l'autorita'   competente   della   Parte
richiesta, previa autorizzazione degli  organi  nazionali  competenti
secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, assume il controllo delle
sostanze,   oggetti   o   merci   di   cui   al   comma   1   oggetto
dell'importazione, esportazione o transito e ne assicura la  costante
vigilanza, al fine di conseguire gli  obiettivi  dell'operazione.  Il
controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma  l  avviene
al passaggio della frontiera o in un luogo di  consegna  prestabilito
al fine di evitare l'interruzione della sorveglianza. 
  7. Una volta assunto il controllo,  qualora  sopraggiunti  elementi
mettano  a  rischio  il  buon  esito   dell'operazione,   l'autorita'
competente  della  Parte  richiesta  puo',  in   qualsiasi   momento,
interrompere l'operazione, assicurando il  recupero  delle  sostanze,
degli oggetti e delle merci di cui al comma 1 e lo svolgimento  delle
conseguenti  attivita'   di   Polizia,   informando   tempestivamente
l'autorita' competente della Parte richiedente. 
  8. Previa autorizzazione degli organi nazionali competenti, nonche'
d'intesa tra le autorita' delle Parti, le sostanze, gli oggetti e  le
merci di cui al comma  1  oggetto  di  consegna  controllata  possono
essere  intercettate  ed  in  seguito   lasciate   proseguire   senza
alterazioni,  oppure  subire  prelievi  o  sostituzioni  parziali   o
integrali. 
  9. Le richieste di consegne  controllate  che  riguardino  transiti
internazionali con il coinvolgimento di uno Stato terzo, sono accolte
unicamente se anche lo Stato  terzo  garantisce  l'adempimento  delle
condizioni di cui al precedente comma 6.