Art. 14. Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza 1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono costituire gruppi congiunti, con compiti di consulenza, assistenza, analisi e ogni altra facolta' prevista dalla propria legislazione nazionale. 2. Le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.