(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
                     Uniformi e armi di servizio 
 
  1. Gli agenti di  una  Parte  che  nel  quadro  della  cooperazione
prevista dal presente Accordo si  trovano  sul  territorio  nazionale
dell'altra  Parte,  possono  indossare  l'uniforme,  nonche'  possono
portare le armi  di  ordinanza,  le  munizioni  e  gli  strumenti  in
dotazione  ammessi  nel  proprio  Stato,   tranne   che   l'autorita'
competente  dell'altra  Parte,  in  singoli  casi,  non  autorizzi  o
autorizzi a determinate condizioni. 
  2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima  difesa
propria  o  altrui  ed  e'  soggetto  al  diritto  dello   Stato   di
accoglienza. 
  3. Dopo l'entrata in vigore  del  presente  Accordo.  le  autorita'
competenti  delle  Parti  avranno  cura  di  definire  le   modalita'
applicative della cooperazione prevista  nei  due  commi  precedenti.
attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.