(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
                      Applicazione dell'Accordo 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo,  in  particolare
per le forme di assistenza sancite ai titoli III,  IV,  V  e  VI,  le
autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1  del  presente
Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici  e  pratici
della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi. 
  2. In aggiunta ai riferimenti  sanciti  nel  presente  Accordo  per
l'attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi  di
comunicazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 1 potranno
designare eventuali ulteriori punti di contatto.