Art. 30. Applicazione dell'Accordo 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, in particolare per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi. 2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per l'attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi di comunicazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 1 potranno designare eventuali ulteriori punti di contatto.