(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Forme di cooperazione 
 
  Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di
dare attuazione all'articolo 4, collaborano in particolare secondo le
seguenti modalita': 
    a) scambio delle informazioni su: 
    i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro  modus
operandi, le loro strutture e i loro contatti; 
    i  tipi  di  stupefacenti,  di  sostanze  psicotrope  e  i   loro
precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di  produzione,  i
canali  e  i  mezzi  utilizzati  dai  trafficanti,  le  tecniche   di
occultamento,  nonche'  i  metodi  di  funzionamento  dei   controlli
antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi
i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga; 
    i  reati  di  terrorismo,   i   terroristi,   le   organizzazioni
terroristiche, il loro modus operandi,  le  loro  strutture,  reti  e
contatti; 
    gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere  il
crimine,  comprese  le  informazioni  sull'analisi   della   minaccia
criminale e terroristica; 
    i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale,  al
traffico e alla tratta di persone; 
    i passaporti ed altri documenti  di  viaggio,  visti,  timbri  di
ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; 
    i reati economici, il  riciclaggio  e  il  reimpiego  di  denaro,
l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento  dei  patrimoni
di provenienza illecita, nonche'  le  infiltrazioni  criminali  nelle
societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; 
    la formazione e l'aggiornamento professionale; 
    b) scambio di' esperienze relativo: 
    all'applicazione  delle  rispettive  disposizioni  normative   in
materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; 
    alle  migliori  prassi  nel  monitoraggio   delle   infiltrazioni
criminali nelle societa' che partecipano a procedure di  appalto  per
lavori pubblici; 
    c)  definizione  di  misure  congiunte  di   sorveglianza   della
frontiera comune; 
    d)  adozione  di  misure,  in  conformita'  con   il   rispettivo
ordinamento interno, dirette al contrasto del  traffico  illecito  di
stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne
sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura; 
    e) cooperazione di Polizia in Centri comuni; 
    f)  rafforzamento  della  comunicazione,  previa  valutazione   e
verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio
di apparecchiature radio rice-trasmittenti.