Art. 9. Esecuzione delle richieste 1. L'autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'autorita' richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'autorita' richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata comunicazione all'autorita' richiedente e ad inoltrare l'istanza all'autorita' competente. 4. L'autorita' richiesta puo' chiedere tutte le informazioni necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'autorita' richiesta informa al piu' presto l'autorita' richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.