(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                     Esecuzione delle richieste 
 
  1. L'autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la
sollecita e completa esecuzione delle richieste. 
  2.  L'autorita'  richiedente  sara'  informata  immediatamente   di
qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne
causa un ritardo considerevole. 
  3. Se  l'esecuzione  della  richiesta  non  rientra  tra  i  poteri
dell'autorita' richiesta, quest'ultima  provvede  a  darne  immediata
comunicazione all'autorita'  richiedente  e  ad  inoltrare  l'istanza
all'autorita' competente. 
  4.  L'autorita'  richiesta  puo'  chiedere  tutte  le  informazioni
necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 
  5.  L'autorita'  richiesta  informa  al  piu'  presto   l'autorita'
richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.