(Allegato I-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
   Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale 
 
  1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire
una divisione locale o regionale e'  indirizzata  al  presidente  del
comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o
regionale. 
 
  2. La decisione del  comitato  amministrativo  che  istituisce  una
divisione locale o regionale indica  il  numero  di  giudici  per  la
divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico. 
 
  3. Il comitato amministrativo decide di  sciogliere  una  divisione
regionale o locale su richiesta dello  Stato  membro  contraente  che
ospita la divisione  locale  o  degli  Stati  membri  contraenti  che
partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere  una
divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione
di nuove cause dinanzi  a  detta  divisione  e  la  data  in  cui  la
divisione cessera' di esistere. 
 
  4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale  o  regionale
e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale  o  regionale
sono assegnati alla divisione centrale e  le  cause  ancora  pendenti
dinanzi a detta divisione locale o regionale,  cosi'  come  l'ufficio
periferico  della  cancelleria  e  tutta   la   documentazione   sono
trasferiti alla divisione centrale.