(Allegato I-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                      Cessazione delle funzioni 
 
  1.  A  parte  i  rinnovi  alla  scadenza  del   mandato   a   norma
dell'articolo  4,  o  i  decessi,  le  funzioni  di  giudice  cessano
individualmente per dimissioni. 
 
  2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e'
indirizzata al presidente della  corte  d'appello  o,  nel  caso  dei
giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale  di
primo  grado  per  essere  trasmessa  al  presidente   del   comitato
amministrativo. 
 
  3. Salvo i casi in cui  si  applica  l'articolo  10,  ogni  giudice
rimane in carica fino a  quando  il  suo  successore  non  assuma  le
proprie funzioni. 
 
  4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo
giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.