Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 
 
  1. All'articolo 2, del decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono  riguardare
le  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax   iscritte   nel   registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti  appartenenti
al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche  per  viaggi
effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente  da  o
diretto verso un altro Stato.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Comando ed equipaggio  delle  navi  iscritte
          nel Registro). - 1. Per le navi iscritte  nel  Registro  di
          cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   del   settore
          comparativamente piu' rappresentative, relativo a  ciascuna
          nave  da   iscrivere   o   gia'   iscritta   nel   Registro
          internazionale,  da   depositarsi   presso   l'ufficio   di
          iscrizione della nave, puo'  derogarsi  a  quanto  disposto
          dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito
          dall'art. 7. 
              Per la composizione degli equipaggi delle navi  di  cui
          all'art. 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: 
                a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
          presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri
          di  cui  agli  articoli  146  e  148   del   codice   della
          navigazione, alla data del 1° gennaio 1998,  ovvero  quelle
          ad esse  assimilate  per  accordo  con  le  parti  sociali,
          saranno  interamente  armate  con   equipaggio   avente   i
          requisiti di nazionalita' di cui al comma 1  dell'art.  318
          del  codice  della  navigazione.  Tali  navi  imbarcheranno
          almeno  un  allievo  ufficiale  di  coperta  e  un  allievo
          ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici  di  cui  al
          decreto-legge 13 luglio 1995,  n.  287  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; 
                b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
          presente decreto, provenienti da  registri  esteri  e  gia'
          locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e  29  della
          legge 14 giugno 1989, n.  234  ,  saranno  armate  con  sei
          membri dell'equipaggio aventi i requisiti  di  nazionalita'
          di  cui  al  comma  1  dell'art.  318  del   codice   della
          navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il
          comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di
          macchina. I restanti tre  componenti  saranno  ufficiali  o
          sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina  e
          un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici  di
          cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle
          navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
          alle 4.000 tonnellate di stazza  lorda  convenzionale  come
          definite sulla base dei contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro,  il  numero  di  membri  dell'equipaggio  aventi  i
          requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice  della
          navigazione  e'  di  tre,  tra  cui  obbligatoriamente   il
          comandante ; 
                c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
          presente   decreto   acquistate   all'estero   o   comunque
          provenienti da registri esteri, nonche' le  navi  di  nuova
          costruzione consegnate all'armatore in  data  successiva  a
          quella di entrata in vigore della legge di conversione  del
          presente decreto, saranno armate con i criteri di cui  alla
          lettera  b).  Ulteriori  membri  dell'equipaggio  aventi  i
          requisiti di nazionalita' di cui al comma 1  dell'art.  318
          del codice della navigazione  potranno  essere  determinati
          fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di  cui
          al presente comma; 
                d) le navi di cui  alle  lettere  b)  e  c)  potranno
          inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in
          via  prioritaria,  con  personale  italiano   assunto   con
          contratto di formazione e  lavoro  ai  sensi  del  D.L.  30
          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza  di  questo,
          con personale non avente i requisiti  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 318 del codice della navigazione. 
              1-bis. In deroga al comma 1 dell'art.  318  del  codice
          della navigazione, nonche'  alle  disposizioni  di  cui  al
          comma  1  del  presente  articolo,  la  composizione  degli
          equipaggi delle navi di cui all'art. 1 puo' essere altresi'
          determinata in conformita' ad accordi  sindacali  nazionali
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore  comparativamente  piu'
          rappresentative a livello nazionale. 
              1-ter. Gli accordi di cui al comma  1-bis  non  possono
          riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel
          registro internazionale adibite a traffici commerciali  tra
          porti appartenenti al territorio nazionale, continentale  e
          insulare, anche per viaggi altro Stato. 
              2. Nella tabella  di  armamento  della  nave  e'  posta
          annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali,  ai
          sensi  del  comma  2  dell'art.  318   del   codice   della
          navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi
          1 e 1-bis  del  presente  articolo,  non  e'  richiesta  la
          nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima,
          qualora  non  ricorrano  motivi  particolari  o  di   forza
          maggiore, nega le spedizioni alla nave  il  cui  equipaggio
          sia composto non in conformita'  alla  annotazione  stessa.
          Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella  italiana
          o comunitaria, imbarcati in conformita' a  quanto  previsto
          nella tabella di armamento della nave, non  sono  richiesti
          visto di ingresso nel territorio dello Stato,  permesso  di
          soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando  la  nave
          navighi nelle  acque  territoriali  o  sosti  in  un  porto
          nazionale. 
              2-bis. Le navi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  che
          operano in acque territoriali straniere per lavori in mare,
          assistenza e rifornimento a piattaforme di  perforazione  o
          per servizi nei porti e che siano per  contratto  obbligate
          dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di  marittimi
          di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri
          dell'equipaggio aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 318 del codice della navigazione, determinato  da
          appositi   accordi   stipulati   tra   le    organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative  a
          livello nazionale. 
              3. I componenti l'equipaggio devono essere in  possesso
          dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana  o
          di  altro  Stato  contraente  previsti  dalla   convenzione
          internazionale   sugli    standards    di    addestramento,
          abilitazione  e  tenuta  della  guardia  per  i  marittimi,
          adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata  con  legge
          21 novembre 1985,  n.  739  ,  o  da  tali  amministrazioni
          riconosciuti o autorizzati.».