Art. 6 
 
 
            Semplificazione in materia di determinazione 
           di base imponibile per alcune imprese marittime 
 
  1. All'articolo 155, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi  sociali.
Al termine del decennio, l'opzione si intende  tacitamente  rinnovata
per un altro decennio,  a  meno  che  non  sia  revocata  secondo  le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La
disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun
decennio.». 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 1. 
  3. Per  l'esercizio  delle  opzioni  che  sono  comunicate  con  la
dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo  periodo
di  valenza  del  regime  opzionale,  resta  fermo  quanto  stabilito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il  testo  dell'art.  155  del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e'  riportato  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 aprile
          2012, n. 44 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  recante  disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          aprile 2012, n. 99: 
                «Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali).  -  1.
          La fruizione di benefici di natura fiscale  o  l'accesso  a
          regimi  fiscali  opzionali,  subordinati   all'obbligo   di
          preventiva comunicazione ovvero  ad  altro  adempimento  di
          natura  formale  non  tempestivamente  eseguiti,   non   e'
          preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
          o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o  altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
          laddove il contribuente: 
              a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle  norme
          di riferimento; 
              b)   effettui   la    comunicazione    ovvero    esegua
          l'adempimento richiesto entro il termine  di  presentazione
          della prima dichiarazione utile; 
              c) versi contestualmente  l'importo  pari  alla  misura
          minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
          compensazione ivi prevista. 
              2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012  possono
          partecipare al riparto del 5  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche gli enti che pur  non  avendo
          assolto in tutto o in parte, entro i termini  di  scadenza,
          agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo: 
              a) abbiano  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
              b) presentino le domande  di  iscrizione  e  provvedano
          alle  successive  integrazioni  documentali  entro  il   30
          settembre; 
              c) versino contestualmente l'importo pari  alla  misura
          minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
          compensazione ivi prevista. 
              3. All'art. 43-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma
          e' inserito il seguente: 
                «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». 
              3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra
          soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata
          indicazione  degli  estremi   del   soggetto   cessionario,
          dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di
          cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal
          caso, si applica la sanzione di cui all'art.  8,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni, nella misura massima stabilita. 
              4. All'art. 1, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole:  «entro  il
          giorno  16  del  mese  successivo»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «entro il termine di  effettuazione  della  prima
          liquidazione periodica IVA, mensile  o  trimestrale,  nella
          quale   confluiscono   le   operazioni   realizzate   senza
          applicazione dell'imposta». 
              4-bis.  Al  fine  di  individuare  il  coerente  ambito
          applicativo della disposizione di  cui  all'art.  1,  comma
          604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal
          pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista  si
          intende applicata ai soli collegi universitari  gestiti  da
          enti  che  operano  esclusivamente  negli  ambiti  di   cui
          all'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. 
              5.  All'art.  5,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: «la data in cui ha  effetto
          la deliberazione di messa in liquidazione» sono  sostituite
          dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli  effetti
          dello scioglimento della societa' ai sensi  degli  articoli
          2484 e 2485  del  codice  civile,  ovvero  per  le  imprese
          individuali la data indicata  nella  dichiarazione  di  cui
          all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,»; 
                b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
                  «3-bis.  In  caso  di   revoca   dello   stato   di
          liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo
          comma dell'art. 2487-ter del codice  civile,  si  producono
          prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
          cui  ai  precedenti  commi  1,  primo  periodo,  e  3,   il
          liquidatore o, in mancanza, il rappresentante  legale,  non
          e' tenuto a presentare le medesime  dichiarazioni.  Restano
          in ogni caso fermi gli  effetti  delle  dichiarazioni  gia'
          presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3,  prima
          della data in cui ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
          liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in  cui  la  revoca
          abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione
          relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui
          si verifica l'inizio della liquidazione.». 
              5-bis. Il comma 28 dell'art.  35  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
              «28. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto,  al  versamento  all'erario  delle
          ritenute sui redditi di lavoro  dipendente  e  dell'imposta
          sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti  alle
          prestazioni effettuate nell'ambito  dell'appalto,  ove  non
          dimostri di avere messo in atto tutte le cautele  possibili
          per evitare l'inadempimento». 
              6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'art. 21,  comma
          1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  le
          parole: «, di importo non inferiore a  euro  tremila»  sono
          soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
          «L'obbligo di comunicazione delle operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  per  le  quali  e'
          previsto l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto
          con la  trasmissione,  per  ciascun  cliente  e  fornitore,
          dell'importo  di  tutte  le  operazioni  attive  e  passive
          effettuate. Per le sole operazioni  per  le  quali  non  e'
          previsto  l'obbligo   di   emissione   della   fattura   la
          comunicazione telematica deve essere effettuata qualora  le
          operazioni stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro
          3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per  i
          soggetti tenuti alle  comunicazioni  di  cui  all'art.  11,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, le comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
          alle fatture emesse o ricevute per  operazioni  diverse  da
          quelle inerenti ai  rapporti  oggetto  di  segnalazione  ai
          sensi dell'art. 7, commi quinto e sesto,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». 
              6-bis. All'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
          n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo
          1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il  comma  10
          e' aggiunto il seguente: 
                «10-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle cessioni  di  contratti  di  locazione
          finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
          al comma 1, secondo periodo». 
              7.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 58, quarto comma, le  parole:  «In  tutti
          gli» sono sostituite dalla  seguente:  «Negli»  e  dopo  le
          parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono  aggiunte
          le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; 
                b) nell'art. 60, il secondo periodo del  terzo  comma
          e' soppresso. 
              8. All'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio  2010,  n.  73,  dopo  le  parole:  «prestazioni  di
          servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a
          euro 500». 
              9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria,  ai  sensi
          del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  recante
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi,  e  delle  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative  e  relative  norme  di
          attuazione, possono essere sostituiti  dalla  presentazione
          esclusivamente   in   forma   telematica,    con    cadenza
          giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
                a) operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
                b) esercenti depositi per uso  privato,  agricolo  ed
          industriale  di  capacita'  superiore  a  25  metri   cubi,
          esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,
          esercenti  apparecchi  di   distribuzione   automatica   di
          carburanti  per  usi  privati,  agricoli   ed   industriali
          collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera  i  10
          metri  cubi  di  cui  all'art.  25   del   citato   decreto
          legislativo n. 504 del 1995; 
                c) operatori  che  trattano  esclusivamente  prodotti
          energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo
          II del decreto del Ministro delle finanze 17  maggio  1995,
          n. 322; 
                d)  operatori  che  trattano  esclusivamente   alcoli
          sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi  dell'art.  66  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e  dell'art.  22
          del decreto del Ministro delle finanze 27  marzo  2001,  n.
          153; 
                e) operatori  che  impiegano  l'alcol  etilico  e  le
          bevande alcoliche in usi esenti  da  accisa  ai  sensi  del
          decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
              10. Con  provvedimenti  dell'Agenzia  delle  dogane  da
          adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, sono stabiliti: 
              a)   tempi   e   modalita'   per    la    presentazione
          esclusivamente  in  forma   telematica   dei   dati   delle
          contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere  da
          b) ad e); 
              b) regole per la gestione e la conservazione  dei  dati
          delle contabilita' trasmessi telematicamente; 
              c) istruzioni per la produzione della stampa  dei  dati
          delle contabilita' da esibire a richiesta degli  organi  di
          controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
              11. All'art. 35  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  dopo  il
          comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis.  Fatta  salva,  su   motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2,  nelle  fabbriche  con  produzione  annua  non
          superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento  del  prodotto
          finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
          condizionamento,  sulla  base   di   appositi   misuratori,
          direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto  finito
          deve  essere  confezionato   nella   stessa   fabbrica   di
          produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si  applicano
          le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).». 
              12. All'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle
          finanze  27  marzo  2001,  n.  153,  l'ultimo  periodo   e'
          sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui  all'art.
          35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504, recante Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e  amministrative,  l'assetto  del
          deposito  fiscale   e   le   modalita'   di   accertamento,
          contabilizzazione  e  controllo   della   produzione   sono
          stabiliti con  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane.». 
              13. All'art. 53, comma 7, del  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Ai soggetti di cui al  comma  1  lettera  b)  che
          esercitano officine  di  produzione  di  energia  elettrica
          azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di  quelle
          riconducibili ai prodotti energetici di cui all'art. 21, la
          licenza e' rilasciata successivamente  al  controllo  degli
          atti   documentali   tra   i   quali   risulti    specifica
          dichiarazione  relativa  al  rispetto  dei   requisiti   di
          sicurezza fiscale.». 
              13-bis. All'art. 9-bis, comma  2,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  le
          parole:  «Nel  settore  turistico»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Nei settori agricolo, turistico». 
              13-ter. Al primo comma dell'art.  22  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto  il
          seguente: 
              «6-bis)   per   l'attivita'   di   organizzazione    di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo». 
              13-quater. All'art. 10, comma 7,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole:  «dal  comma  2»
          sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e  3,  lettere
          a) e b).».