Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni;». 2. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Meccanismo di vigilanza unico). - 1. Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. (Principi fondamentali). - 1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto. 2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'art. 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale puo', in particolare, disciplinare: a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale; b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni; c) le modalita' di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilita' degli esponenti aziendali.».