Art. 25 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c); c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato; d) i casi di decadenza ovvero di revoca.