Art. 4 Diritto all'informazione 1. Il presunto minore e' preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procedera' a determinare la sua eta' mediante ricorso alle attivita' di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione e' data in una lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita' e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato: a) del fatto che la sua eta' sara' determinata mediante una procedura multidisciplinare che puo' comportare accertamenti sanitari; b) delle attivita' in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze; c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c). 3. Quando la procedura puo' essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione. 4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'. 5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.