Art. 4 
 
                      Diritto all'informazione 
 
  1. Il presunto minore e' preventivamente  informato,  da  personale
qualificato   della   struttura   sanitaria   designata   ai    sensi
dell'articolo 3,  comma  4,  circa  il  fatto  che  si  procedera'  a
determinare  la  sua  eta'  mediante  ricorso   alle   attivita'   di
accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione  e'  data  in  una
lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita'
e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale  di  supporto
multilingua  e,  ove  necessario,  con  l'ausilio  di  un   mediatore
culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato: 
    a) del fatto che la  sua  eta'  sara'  determinata  mediante  una
procedura  multidisciplinare   che   puo'   comportare   accertamenti
sanitari; 
    b) delle attivita' in cui si articola tale  procedura,  di  quali
siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze; 
    c)  del  diritto  a  formulare  ragioni   di   opposizione   allo
svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo
5. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in  presenza  del
tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente  i  poteri
tutelari, che  assiste  il  presunto  minore  anche  nella  eventuale
formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c). 
  3. Quando la procedura puo' essere  utilmente  esperita  senza  gli
accertamenti per i quali sono state espresse ragioni  di  opposizione
il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione. 
  4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3,  il  personale  sanitario
che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice
della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti
sanitari siano nel caso specifico indispensabili e  sufficienti  alla
determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'. 
  5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni  di  opposizione  e
gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone
a quali accertamenti procedere  ed  emette  gli  altri  provvedimenti
ritenuti opportuni.