Art. 4 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  4,
del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.