(Accordo-art. 1)
 
                             Accordo tra 
                il Governo della Repubblica  italiana 
                                 ed 
             il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan 
             sulla cooperazione nel settore della difesa 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il   Governo   della
Repubblica dell'Azerbaijan (denominati in seguito «le Parti»): 
    confermando il loro  impegno  nei  confronti  della  Carta  delle
Nazioni Unite ed ai  principi,  generalmente  riconosciuti,  ed  alle
norme del diritto internazionale; 
    riconoscendo l'importanza del principio di indivisibilita'  della
sicurezza nell'area Euro - Atlantica; 
    desiderosi di rafforzare la Cooperazione  tra  i  due  Paesi  nel
campo della Difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace; 
    desiderosi  di  Promuovere   le   relazioni   amichevoli   e   la
cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, 
    hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                     Principi della cooperazione 
 
    La  cooperazione  tra  le  Parti,   regolata   da   principi   di
reciprocita',  uguaglianza  ed  interesse  reciproco,   avverra'   in
conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonche'  con  gli
impegni  internazionali  assunti,  per  incoraggiare,  facilitare   e
sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.