(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                        Cooperazione generale 
 
1. Attuazione. 
    1) Sulla base di questo Accordo le Parti potranno elaborare piani
annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale  nel  settore  della
Difesa con  i  quali  determineranno  le  linee  guida  della  stessa
cooperazione  e  prevedranno  i  luoghi,  le  date,  il  numero   dei
partecipanti nonche' le modalita' di attuazione  delle  attivita'  di
cooperazione. 
    2) Il Piano di cooperazione annuale  dovra'  essere  sottoscritto
dagli Ufficiali/Funzionari autorizzati dalle Parti di comune accordo. 
    3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo  della  Difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  difesa  della
Repubblica italiana e dal Ministero  della  difesa  della  Repubblica
dell'Azerbaijan. 
    4) Eventuali consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno alternativamente a Baku ed a Roma allo scopo di elaborare ed
approvare, ove opportuno  e  previo  consenso  bilaterale,  eventuali
accordi  specifici  ad  integrazione  e  completamento  del  presente
Accordo, nonche' eventuali programmi di  cooperazione  tra  le  Forze
armate della Repubblica italiana e le Forze armate  della  Repubblica
dell'Azerbaijan. 
2. Campi. 
    La cooperazione tra le Parti potra' includere le seguenti aree: 
    1) politica di sicurezza e difesa; 
    2) cooperazione politico - militare; 
    3) ricerca e sviluppo,  supporto  logistico  ed  acquisizione  di
prodotti e servizi per la Difesa; 
    4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 
    5)   organizzazione   delle   Forze    armate,    strutture    ed
equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; 
    6) organizzazione ed impiego delle Forze armate; 
    7) ammodernamento delle Forze armate; 
    8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento  provocato
da attivita' militari; 
    9) formazione ed addestramento in campo militare; 
    10) sanita' militare; 
    11) storia militare; 
    12) sport militare; 
    13) altri settori militari di interesse comune  per  entrambe  le
Parti. 
3. Modalita'. 
    La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
secondo le seguenti modalita': 
    1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
    2) scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 
    3) incontri tra le Istituzioni della Difesa; 
    4) scambio di relatori e di personale di formazione,  nonche'  di
studenti provenienti da Istituzioni militari; 
    5) partecipazione  a  corsi  teorici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento,  a   seminari,   conferenze,   dibattiti   e   simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa,  di  comune
accordo tra le Parti; 
    6) partecipazione ad esercitazioni militari; 
    7) partecipazione ad operazioni di  mantenimento  della  pace  ed
umanitarie; 
    8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
    9) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali  ed
ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; 
    10) altre forme reciprocamente concordate dalle Parti.