Art. 2. Cooperazione generale 1. Attuazione. 1) Sulla base di questo Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. 2) Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dagli Ufficiali/Funzionari autorizzati dalle Parti di comune accordo. 3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan. 4) Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Baku ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate della Repubblica italiana e le Forze armate della Repubblica dell'Azerbaijan. 2. Campi. La cooperazione tra le Parti potra' includere le seguenti aree: 1) politica di sicurezza e difesa; 2) cooperazione politico - militare; 3) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; 4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 5) organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; 6) organizzazione ed impiego delle Forze armate; 7) ammodernamento delle Forze armate; 8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; 9) formazione ed addestramento in campo militare; 10) sanita' militare; 11) storia militare; 12) sport militare; 13) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita'. La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': 1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 2) scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 3) incontri tra le Istituzioni della Difesa; 4) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; 5) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; 6) partecipazione ad esercitazioni militari; 7) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; 8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 9) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; 10) altre forme reciprocamente concordate dalle Parti.