(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    1) i costi di diaria (vitto ed alloggio), l'assicurazione per  la
malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi  ad  ogni  altra
indennita' dovuta al proprio personale in  conformita'  alle  proprie
norme; 
    2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla rimozione e dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui  sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza,  presso   infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze armate,  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria  durante
l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste  dal
presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie,
a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 
    3. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie  delle
Parti.