Art. 3. Aspetti finanziari 1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 1) i costi di diaria (vitto ed alloggio), l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme; 2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie delle Parti.