Art. 4. Giurisdizione 1. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione e di applicare l'ordinamento nazionale sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza e i beni dello Stato d'origine; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.