(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le Autorita' della  Parte  ospitante  avranno  il  diritto  di
esercitare  la  loro  giurisdizione  e  di  applicare   l'ordinamento
nazionale sul personale militare e civile della Parte  ospitata,  per
quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio. 
    2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il  diritto
di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui  membri
delle proprie Forze armate e  sul  personale  civile  laddove  questo
ultimo sia soggetto alla vigente dello Stato di origine,  per  quanto
riguarda: 
    a. i reati che minacciano la  sicurezza  e  i  beni  dello  Stato
d'origine; 
    b. i reati risultanti da qualsiasi  atto  o  omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il servizio. 
    3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga  coinvolto,
direttamente o indirettamente in eventi per i quali  la  legislazione
dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto
con  i  principi  fondamentali  dello  Stato  di  origine,  le  parti
addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza  dei
rispettivi principi fondamentali, ad  un'intesa  che  salvaguardi  il
personale interessato.