(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
         Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa 
 
1. Supporto alle iniziative commerciali. 
    Le Parti, con l'obiettivo  di  razionalizzare  l'applicazione  di
procedimenti, per quello che riguarda il  controllo  e  le  attivita'
concernenti i materiali di Difesa, concordano di dare  supporto  alle
iniziative commerciali concernenti il citato settore  ed  ogni  altra
area di reciproco interesse per le Parti. 
2. Modalita'. 
    Le attivita' nel settore dell'industria e  della  politica  degli
approvvigionamenti,   della   ricerca   e   dello   sviluppo    degli
equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire  secondo
le seguenti modalita': 
    1) ricerca scientifica, test e progettazione; 
    2) scambio di esperienze in campo tecnico; 
    3)  produzione  congiunta,  modernizzazione  e  servizi   tecnici
congiunti in settori decisi dalle Parti; 
    4)   approvvigionamento   di   materiali   militari    rientranti
nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da  una  delle
Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali  in  materia  di
importazione ed esportazione di materiali per la Difesa; 
    5) supporto alle industrie di Difesa ed agli enti governativi, al
fine di  avviare  la  cooperazione  nel  campo  della  produzione  di
materiali per la Difesa. 
    Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per
favorire   la   realizzazione,   da   parte   delle   industrie   e/o
organizzazioni interessate, delle  attivita'  previste  dal  presente
Accordo  e  dai  contratti   firmati   nel   quadro   delle   proprie
disposizioni. 
3. Proprieta' intellettuale. 
    Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure  necessarie  per
garantire la protezione della proprieta' intellettuale e dei brevetti
derivanti  da  iniziative  disciplinate  dal  presente  Accordo.   in
conformita' con le leggi nazionali ed Accordi internazionali  firmati
dalle Parti.