Art. 6. Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa 1. Supporto alle iniziative commerciali. Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attivita' concernenti i materiali di Difesa, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali concernenti il citato settore ed ogni altra area di reciproco interesse per le Parti. 2. Modalita'. Le attivita' nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalita': 1) ricerca scientifica, test e progettazione; 2) scambio di esperienze in campo tecnico; 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti; 4) approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione ed esportazione di materiali per la Difesa; 5) supporto alle industrie di Difesa ed agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali per la Difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attivita' previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. 3. Proprieta' intellettuale. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo. in conformita' con le leggi nazionali ed Accordi internazionali firmati dalle Parti.