(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
      Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi 
 
    1.  Con  il  consenso  di  entrambe  le  Parti,  sara'  possibile
stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici  di  cooperazione
in materia di Difesa che coinvolgano organi militari  e  civili,  nei
termini del presente Accordo. 
    2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti
in conformita' con le procedure nazionali  e  saranno  limitati  agli
scopi del presente Accordo e  non  interferiranno  con  i  rispettivi
ordinamenti nazionali. 
    3. I Programmi  di  sviluppo  che  consentiranno  di  attuare  il
presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno  messi  a
punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero
della difesa della Repubblica italiana e il  Ministero  della  difesa
della Repubblica dell'Azerbaijan, su basi di interesse reciproco. 
    4. Il presente Accordo potra' essere emendato o  rivisto  con  il
reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i
canali diplomatici. 
    5. I  protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita'  indicate  nell'articolo  9
del presente Accordo.