(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                 Entrata in vigore, durata e termine 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima delle  due  notifiche  scritte  con  cui  ciascuna  Parte
informera'   l'altra,   attraverso   i   canali   diplomatici,    del
completamento   delle   rispettive   prescritte   procedure   interne
necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
    2. Il presente Accordo  e'  concluso  a  durata  indeterminata  e
rimarra' in vigore fino a quando una delle due  Parti  decidera',  in
qualunque momento, di denunciarlo. 
    3. Ciascuna  Parte  potra'  denunciare  il  presente  Accordo  in
qualsiasi  momento  mediante  notifica   scritta   all'altra   Parte,
attraverso i canali diplomatici. In  tale  circostanza,  il  presente
Accordo cessera' di produrre novanta (90) giorni dopo il  ricevimento
della notifica di risoluzione dall'altra Parte. 
    4.  La  risoluzione  del  presente  Accordo  non  influira'   sui
programmi e le attivita' in corso previste dal presente  Accordo,  se
non diversamente concordato tra le Parti. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto presente Accordo. 
    Fatto a Roma il 6 novembre 2012 in  due  originali,  ciascuno  in
lingua italiana, azera ed inglese, tutti i testi  facenti  ugualmente
fede,  in  caso  di  divergenze  nell'interpretazione  del   presente
Accordo, prevarra' il testo in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico