Art. 9. Entrata in vigore, durata e termine 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo e' concluso a durata indeterminata e rimarra' in vigore fino a quando una delle due Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 3. Ciascuna Parte potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici. In tale circostanza, il presente Accordo cessera' di produrre novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica di risoluzione dall'altra Parte. 4. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto presente Accordo. Fatto a Roma il 6 novembre 2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana, azera ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, in caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico