Art. 2 
 
  1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo  1
sui saldi di finanza pubblica  sara'  assicurata  dalle  disposizioni
legislative  adottate  ai  sensi  degli  articoli  81  e   97   della
Costituzione  e  dell'articolo  19  dello   Statuto   della   Regione
Siciliana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Costa, Ministro per gli affari 
                                regionali e le autonomie 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano, di seguito, i testi degli articoli 81 e
          97 della Costituzione: 
              «Art. 81. -  Lo  Stato  assicura  l'equilibrio  tra  le
          entrate e le spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto
          delle fasi  avverse  e  delle  fasi  favorevoli  del  ciclo
          economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei componenti.»; 
              «Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni,  in  coerenza
          con   l'ordinamento   dell'Unione    europea,    assicurano
          l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito
          pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              - Si riporta, di seguito, il testo dell'art.  19  dello
          Statuto della Regione Siciliana: 
              «Art. 19. - L'Assemblea regionale, non piu'  tardi  del
          mese di gennaio, approva il bilancio della Regione  per  il
          prossimo  nuovo   esercizio,   predisposto   dalla   Giunta
          regionale. 
              L'esercizio finanziario  ha  la  stessa  decorrenza  di
          quello dello Stato. 
              All'approvazione  della  stessa   Assemblea   e'   pure
          sottoposto il rendiconto generale della Regione.».