Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  d),
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato  in
euro 2.178 annui ad anni  alterni  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce  in  merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al  medesimo  comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il  Ministro  della  difesa,  provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  destinate  alle
spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione  generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque,  della
missione  «Difesa  e  sicurezza  del  territorio»  dello   stato   di
previsione del Ministero della difesa. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere, con apposita relazione,  in  merito  alle  cause
degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.