(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
      Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi 
 
    1.  Con  il  consenso  di  entrambe  le  Parti,  sara'  possibile
stipulare   protocolli   aggiuntivi   in   ambiti   specifici   della
cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi  militari  e
civili, nei termini del presente Accordo. 
    2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra  le  Parti,
saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali  e  saranno
limitati agli scopi del presente Accordo  senza  interferire  con  le
rispettive normative nazionali. 
    3. I programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i
relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto,  sviluppati  ed
eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della  difesa  della
Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno  hascemita
di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane,  su  basi
di interesse reciproco, in stretto  coordinamento  con  il  Ministero
degli affari esteri e con le Autorita' competenti  per  la  sicurezza
per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i
Paesi, per quanto di loro competenza. 
    4. Il presente Accordo potra' essere emendato o  rivisto  con  il
reciproco  consenso  delle  Parti,  tramite  uno  Scambio  di   note,
attraverso i canali diplomatici. 
    5. I  protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore  secondo  le  modalita'  indicate  nell'art.  10
(Entrata in vigore) del presente Accordo.