(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
         Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 
 
1. Categorie di armamenti 
    Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali  ed  allo
scopo di regolare  le  attivita'  relative  agli  equipaggiamenti  di
Difesa,  le  Parti  si  accorderanno  in  merito  ad  una   possibile
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
      a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti  per
uso militare; 
      b.   aeromobili   ed    elicotteri    militari    e    relativi
equipaggiamenti; 
      c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
      d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
      e.  armamento  di   medio   e   grosso   calibro   e   relativo
munizionamento; 
      f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
      g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per
uso militare; 
      h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo
equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; 
      i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per  uso
militare; 
      j. materiali specifici per l'addestramento militare; 
      k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la  fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
      l. equipaggiamento speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare. 
    Il reciproco equipaggiamento  di  materiali  di  interesse  delle
rispettive Forze armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere  attuato  attraverso  operazioni  dirette  da
Stato  a  Stato  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dai
rispettivi Governi. 
    I  rispettivi  Governi  si  impegneranno  a  non  riesportare  il
materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della
Parte cedente il materiale. 
2. Modalita' 
    Le attivita' nel settore  dell'industria  della  Difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
      a. ricerca scientifica, test e progettazione; 
      b. scambio di esperienze nel campo tecnico; 
      c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
      d.  supporto  alle  industrie  della  Difesa   ed   agli   Enti
governativi al fine di avviare  la  cooperazione  nel  settore  della
produzione di materiali militari. 
    Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione  al
fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte  delle
industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti
sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.