Art. 4 
 
  1. Il corpo  docente  delle  scuole  di  specializzazione  di  area
sanitaria, costituito da professori di ruolo di I  e  II  fascia,  da
ricercatori universitari e  da  personale  operante  nelle  strutture
appartenenti alla rete formativa della scuola, e' nominato, ai  sensi
della  vigente  normativa,  professore  a  contratto   dagli   organi
deliberanti dell'universita', su proposta del consiglio della scuola. 
  2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo
nel settore scientifico-disciplinare di riferimento  della  tipologia
della scuola. Per le scuole per le quali  non  e'  identificabile  un
singolo settore scientifico-disciplinare  di  riferimento,  il  corpo
docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei
settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della
tipologia della scuola. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e' affidata  ad  un
professore  di  ruolo   del   settore   scientifico-disciplinare   di
riferimento della scuola appartenente alla sede  universitaria  della
stessa scuola. Nel caso di multipli settori  scientifico-disciplinari
di  riferimento,  la  direzione  della  scuola  e'  affidata  ad   un
professore di  ruolo  di  uno  dei  settori  scientifico-disciplinari
compresi  nell'ambito  specifico   della   tipologia   della   scuola
appartenente  alla  sede  universitaria  della  stessa  scuola.   Nel
consiglio della scuola e' garantita la  presenza  dei  professori  di
ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto  provenienti
dalle strutture del servizio sanitario  nazionale  appartenenti  alla
rete formativa, secondo quanto  previsto  dall'art.  3  del  presente
decreto, nonche' la rappresentanza degli specializzandi. 
  4. Il docente con funzioni tutoriali ha  la  responsabilita'  della
certificazione delle competenze acquisite  dallo  specializzando  nei
confronti del consiglio  della  scuola  ed  ai  fini  della  graduale
assunzione di responsabilita' di cui al precedente articolo.