Art. 4 1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria, costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della scuola, e' nominato, ai sensi della vigente normativa, professore a contratto dagli organi deliberanti dell'universita', su proposta del consiglio della scuola. 2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non e' identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola. 3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente alla sede universitaria della stessa scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola appartenente alla sede universitaria della stessa scuola. Nel consiglio della scuola e' garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, nonche' la rappresentanza degli specializzandi. 4. Il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilita' della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del consiglio della scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilita' di cui al precedente articolo.