Art. 5 
 
  1. Al termine del corso di specializzazione, lo  studente  consegue
il diploma di specializzazione,  che  deve  essere  obbligatoriamente
corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle universita' ai
sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto  ministeriale  n.  270/2004,
che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando
nonche' le competenze professionali acquisite. 
  2. La  prova  finale  consiste  nella  discussione  della  tesi  di
specializzazione  e  tiene  conto  dei  risultati  delle  valutazioni
periodiche derivanti dalle prove in  itinere  di  cui  al  successivo
comma  4,  nonche'  dei  giudizi  dei  docenti-tutori  per  la  parte
professionalizzante. 
  3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi' come
indicato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, lo specializzando
in formazione deve aver acquisito 180 o 240 CFU,  secondo  la  durata
del corso di specializzazione. 
  4. Ai fini  delle  periodiche  verifiche  di  profitto,  la  scuola
predispone prove in itinere in rapporto con gli  obiettivi  formativi
propri delle singole scuole volte a verificare  l'acquisizione  delle
competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine  della
progressiva assunzione di responsabilita'. 
  5. Il monitoraggio interno  e  la  documentazione  delle  attivita'
formative,    con     particolare     riguardo     alle     attivita'
professionalizzanti,  deve  essere  documentato  dal  libretto-diario
delle attivita' formative nel quale vengono  mensilmente  annotate  e
certificate con firma del docente-tutore le  attivita'  svolte  dallo
specializzando,   nonche'   il   giudizio   sull'acquisizione   delle
competenze, capacita' ed attitudini dello specializzando. 
  6. Ciascuna scuola predispone un proprio regolamento,  ove  vengono
anche specificate le modalita' di valutazione dello specializzando  e
programmato  il  percorso  formativo  per  ciascun  anno  di   corso,
definendo  la  progressiva  acquisizione   delle   competenze   volte
all'assunzione delle responsabilita'  autonome  dello  specializzando
nell'ambito degli obiettivi formativi della  scuola,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 3, comma 4 del presente decreto.