Art. 6 1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, a coloro che sono gia' iscritti, garantendo la possibilita' di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 2. Le universita' rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzati. 3. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per le scuole gia' attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non piu' di un anno, la direzione della scuola puo' essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 4. Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto, di durata non superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore, in considerazione della contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad un comitato ordinatore che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonche' una rappresentanza degli specializzandi. 5. Sempre in via transitoria, e per non piu' di tre anni, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, puo' comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2016 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 4142