Art. 6 
 
  1.  Le  universita'  assicurano  la  conclusione   dei   corsi   di
specializzazione ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti, a coloro che  sono  gia'  iscritti,
garantendo la possibilita' di opzione per  il  nuovo  ordinamento  da
parte degli specializzandi iscritti  agli  anni  precedenti  l'ultimo
anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare  in  tal
caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la  completa
acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 
  2. Le  universita'  rilasceranno  il  diploma  di  specializzazione
avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzati. 
  3. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente  decreto,  per
le scuole gia' attivate, in casi eccezionali e  motivati  ed  in  via
transitoria per non piu' di un anno, la direzione della  scuola  puo'
essere  affidata  ad  un  professore  di  ruolo  del  macro   settore
concorsuale corrispondente a quello  della  tipologia  della  scuola,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
  4. Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto,  di
durata non superiore a tre anni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  in
considerazione della contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed
aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad
un comitato ordinatore che comprenda i  rappresentanti  di  tutte  le
sedi universitarie  concorrenti,  nonche'  una  rappresentanza  degli
specializzandi. 
  5. Sempre in via transitoria, e per non piu' di tre anni, il  corpo
docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4,  comma
2,  puo'  comprendere  un  solo  professore  di  ruolo  del   settore
scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 settembre 2016 
 
                                         Il Ministro dell'istruzione, 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                             Giannini 
Il Ministro della salute 
Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, reg.ne n. 4142