IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio; Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonche' dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina); Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; Visto il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), elaborato in seguito alla consultazione con il Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (MEDAC); Considerato che il suddetto Piano nazionale di gestione e' stato redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla Politica comune della pesca ed introduce ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a garantire un livello comparabile di conservazione degli stock sulla base di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; Considerata la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea nota n. Ref.Ares (2016)3184839 del 4 luglio 2016, la quale ha formulato varie osservazioni prevedendo, quale condizione necessaria per l'entrata in vigore del suindicato Piano nazionale di gestione, un calendario finalizzato all'adozione di alcune delle misure previste dal Piano stesso cosi' come riscontrato da questa Amministrazione con le note nn. 0000809 e 0014419 datate rispettivamente 21 luglio e 1° settembre 2016; Ritenuto opportuno pertanto, disciplinare il calendario finalizzato all'adozione delle misure del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina); Decreta: Art. 1 E' adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.