IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26  gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25  maggio  2012,  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre  1998,  n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita'  dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo,
per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della
pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e
riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la  «Conferma
del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi  con
draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante  la  «Conferma
del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi  con
draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce
del Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE)  n.  1380/2013,
che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art.  18  del
regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  piani  di  scarto  mediante   atti
delegati, per un periodo non superiore a tre  anni,  nonche'  dispone
l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; 
  Visto in particolare l'art. 18 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013
che prevede l'adozione di  Piani  pluriennali  contenenti  misure  di
conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di
sopra  di  livelli  in  grado  di  produrre  il  rendimento   massimo
sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp.  -  (Chamelea
gallina); 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione  del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il
sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come definito
dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i
regolamenti (UE) n. 1379/2013 e  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di  sbarco  e
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione  del
13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per  i  molluschi
bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; 
  Visto il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock  della
vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), elaborato in seguito  alla
consultazione  con  il  Consiglio   consultivo   regionale   per   il
Mediterraneo (MEDAC); 
  Considerato che il suddetto Piano nazionale di  gestione  e'  stato
redatto ai sensi degli articoli 15  e  18  del  regolamento  (UE)  n.
1380/2013, relativo alla Politica comune  della  pesca  ed  introduce
ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a  garantire  un  livello
comparabile  di  conservazione  degli  stock  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Considerata la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea
nota n. Ref.Ares  (2016)3184839  del  4  luglio  2016,  la  quale  ha
formulato varie osservazioni prevedendo, quale condizione  necessaria
per l'entrata in vigore del suindicato Piano nazionale  di  gestione,
un  calendario  finalizzato  all'adozione  di  alcune  delle   misure
previste  dal  Piano  stesso  cosi'  come   riscontrato   da   questa
Amministrazione  con  le  note   nn.   0000809   e   0014419   datate
rispettivamente 21 luglio e 1° settembre 2016; 
  Ritenuto opportuno pertanto, disciplinare il calendario finalizzato
all'adozione delle misure del Piano nazionale di gestione dei rigetti
degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   E' adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock
della vongola - Venus spp. - (Chamelea  gallina),  redatto  ai  sensi
degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.