Art. 2 
 
   Sono adottate le misure riguardanti la riduzione dello  sforzo  di
pesca e delle misure di controllo in materia di pesca  dei  molluschi
bivalvi - vongole - Venus spp. - (Chamelea gallina), come di  seguito
indicato: 
    a) il  numero  delle  imbarcazioni  autorizzate  alla  pesca  dei
molluschi bivalvi - vongole - Venus spp. (Chamelea gallina), mediante
l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD),
rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009  e
confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 come  da  elenco
di  cui  all'allegato  A)  del  presente  decreto.  Tale  numero   di
imbarcazioni autorizzate rimarra' congelato sino al 31 dicembre 2019; 
    b)  a  parziale  modifica  dell'art.  5,  comma  2  del   decreto
ministeriale 22 dicembre 2000, le unita' abilitate alla  pesca  delle
vongole  -  Venus  spp.  (Chamelea  gallina)   osservano   il   fermo
dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonche'  per
un ulteriore giorno fissato da ciascun Consorzio di gestione su  base
compartimentale, al fine di non superare quattro  giorni  settimanali
di pesca; 
    c)  a  parziale  modifica  dell'art.  7,  comma  a)  del  decreto
ministeriale 22 dicembre 2000, esclusivamente per la risorsa vongola,
il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito in Kg 400; 
    d) i punti di sbarco sono stabiliti presso  ogni  porto  da  ogni
singolo Consorzio di gestione,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
ministeriale 22 dicembre 2000.