Art. 2 Sono adottate le misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo in materia di pesca dei molluschi bivalvi - vongole - Venus spp. - (Chamelea gallina), come di seguito indicato: a) il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongole - Venus spp. (Chamelea gallina), mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009 e confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 come da elenco di cui all'allegato A) del presente decreto. Tale numero di imbarcazioni autorizzate rimarra' congelato sino al 31 dicembre 2019; b) a parziale modifica dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le unita' abilitate alla pesca delle vongole - Venus spp. (Chamelea gallina) osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonche' per un ulteriore giorno fissato da ciascun Consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare quattro giorni settimanali di pesca; c) a parziale modifica dell'art. 7, comma a) del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, esclusivamente per la risorsa vongola, il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito in Kg 400; d) i punti di sbarco sono stabiliti presso ogni porto da ogni singolo Consorzio di gestione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.