Art. 4 
 
   Entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   Piano
nazionale rigetti degli stock della vongola - Venus spp. -  (Chamelea
gallina), ai fini della gestione e della sopravvivenza della  risorsa
in questione, saranno adottate le seguenti misure: 
    a) sono individuate le aree di restocking, al fine di ricollocare
il prodotto sottotaglia catturato in precedenza. In tali aree saranno
adottate le opportune misure di limitazione e  regolazione  di  pesca
delle vongole - Venus spp.- (Chamelea gallina) nonche'  di  rotazione
delle aree per il ripopolamento della specie; 
    b) e' adottato un sistema di  monitoraggio  scientifico  continuo
nei  confronti  delle  zone   di   ripopolamento   (restocking)   per
controllare  la  sopravvivenza  e  l'accrescimento  degli   individui
trasferiti;  le  valutazioni  scientifiche  dovranno  avere  luogo  a
cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi  al  periodo
di ripopolamento degli individui sotto taglia; 
    c) e'  attuato  il  piano  di  controllo  in  collaborazione  con
l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).