Art. 4 Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Piano nazionale rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), ai fini della gestione e della sopravvivenza della risorsa in questione, saranno adottate le seguenti misure: a) sono individuate le aree di restocking, al fine di ricollocare il prodotto sottotaglia catturato in precedenza. In tali aree saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione di pesca delle vongole - Venus spp.- (Chamelea gallina) nonche' di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie; b) e' adottato un sistema di monitoraggio scientifico continuo nei confronti delle zone di ripopolamento (restocking) per controllare la sopravvivenza e l'accrescimento degli individui trasferiti; le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo a cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi al periodo di ripopolamento degli individui sotto taglia; c) e' attuato il piano di controllo in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).