Art. 2 Soglie minime dei premi raccolti 1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a: a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»; b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli». 2. Entro il 31 maggio 2017, l'IVASS comunica alla stanza di compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.