Art. 2 
 
 
                  Soglie minime dei premi raccolti 
 
  1. Le imprese  integrano  le  compensazioni  dei  pagamenti  per  i
sinistri  accaduti  nell'esercizio  2017  che  avvengono   ai   sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  18  luglio
2006 con i valori degli  incentivi  e  delle  penalizzazioni  di  cui
all'art. 3,  comma  2,  del  provvedimento  n.  18  se  nel  suddetto
esercizio  contabilizzano  premi,  al   lordo   delle   cessioni   in
riassicurazione, in misura superiore a: 
  a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»; 
  b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli». 
  2. Entro il  31  maggio  2017,  l'IVASS  comunica  alla  stanza  di
compensazione,  distintamente  per  le  macroclassi  «ciclomotori   e
motocicli»  e  «autoveicoli»,  l'elenco  delle  imprese   che   hanno
raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.