Art. 3 Misura dei percentili 1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti: a) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo e' il 98°; b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo e' il 98°.