Art. 3 
 
 
                        Misura dei percentili 
 
  1. I  percentili  utilizzati  per  la  determinazione  dell'importo
minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono
i seguenti: 
  a) per la  macroclasse  «ciclomotori  e  motocicli»  il  percentile
minimo e' il 10° e quello massimo e' il 98°; 
  b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il  10°
e quello massimo e' il 98°.