Art. 4 
 
 
                 Rendicontazione dei percorsi I.T.S. 
 
  1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. e' effettuata in  maniera
uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unita'  di
Costo Standard (UCS). 
  2.  Il  direttore  generale  degli  ordinamenti  scolastici  e   la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto,
istituisce un gruppo di lavoro  composto  da  un  rappresentante  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali e delle Regioni, per definire  le  Unita'  di
Costo.