Art. 4 Rendicontazione dei percorsi I.T.S. 1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. e' effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unita' di Costo Standard (UCS). 2. Il direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unita' di Costo.