Art. 8 
 
 
                          Misure di sistema 
 
  1. Nell'ottica di favorire la scelta  dei  percorsi  di  istruzione
tecnica superiore da parte dei soggetti interessati,  in  particolare
dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S. entro il 30 ottobre di
ciascun anno provvedono ad avviare i percorsi. Sono  fatte  salve  le
modalita' ed i termini disciplinati dall'art. 5 dell'Accordo in  sede
di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la  ripartizione  del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e  modifiche  ed
integrazioni al sistema di monitoraggio e  valutazione  dei  percorsi
I.T.S..