(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
 
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi  in  lingua
  francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena,  italiana
  e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia 
 
                                 TRA 
 
la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -   Dipartimento   per
  l'informazione e l'editoria, (codice fiscale  n.  80188230587),  di
  seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella  persona
  del cons. Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita'  di  capo  del
  Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 
Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF
  e/o  Partita  IVA  ed  iscrizione   al   Registro   delle   Imprese
  12865250158), di seguito  indicata  anche  come  «Rai  Com»,  nella
  persona  dell'avv.  Luigi  De  Siervo,  nella   sua   qualita'   di
  amministratore delegato; 
di seguito denominate anche «parti». 
CIG: 6684773131 
    Premesso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni
e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali,
si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di  seguito  RAI)
quale  societa'  concessionaria  dello  Stato,   tra   l'altro,   per
l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e  televisive  a  favore
delle minoranze linguistiche nella Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia e nella Regione autonoma Valle  d'Aosta,  attraverso  apposite
convenzioni aggiuntive; 
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio
in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  ,
nonche' delega al Governo per  l'emanazione  del  testo  unico  della
Radiotelevisione; 
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI
e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27
aprile 2011; 
    Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo  cui  «La  RAI
effettua, per conto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e
sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per  le   minoranze
culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla  legge  14  aprile
1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare  una  programmazione
rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle
zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui  sopra,
la  RAI  si  impegna  in  particolare  ad   effettuare   trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la  Provincia  autonoma  di
Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in
lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia.  Sulla
base  di  apposita  convenzione  RAI   si   impegna   ad   effettuare
trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia»; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220  recante  «Riforma  della
RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; 
    Visto l'art. 49-ter del suddetto  testo  unico,  come  modificato
dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante  «Attuazione  delle  direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che
esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa'  interamente
partecipate dalla medesima  dall'applicazione  della  disciplina  del
predetto Codice dei contratti pubblici; 
    Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  e  la  RAI,  per  le
trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese
per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 31 dicembre  2012
ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro dello sviluppo economico, in  data  4  ottobre  2013  e,  in
particolare, l'art. 14,  comma  2  che  prevede  la  possibilita'  di
rinnovare  la  predetta  convenzione  alle  medesime   condizioni   e
modalita' fino  al  6  maggio  2016,  non  oltre  la  scadenza  della
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista  dall'art.
49 del predetto testo unico; 
    Considerato che, come comunicato con note del 31  luglio  2014  n
prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della
RAI denominato «Area Commerciale» e' stato conferito,  con  efficacia
30 giugno 2014, a Rai Com  S.p.a.  (di  seguito  Rai  Com),  societa'
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI,
e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti  i  contratti,  attivi  e
passivi, debiti e crediti, precedentemente  di  pertinenza  dell'area
commerciale; 
    Premesso che Rai Com agisce in qualita' di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e  gestione
di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali
e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi  ad
oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale
ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo; 
    Considerato  che,  con  scambio  di  note  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
del 18 dicembre 2015 prot. n.  DIE  0016947  e  di  Rai  Com  del  23
dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e' proceduto, sulla base
dell'art. 14, comma 2, della convenzione sopra citata, all'estensione
di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino  al  6
maggio  2016,  fissando  il   corrispettivo,   pari   alla   frazione
dell'importo annuo del corrispettivo  calcolata  per  il  periodo  di
vigenza dell'estensione, in € 4.871.232,87; 
    Visto  l'art.  49,  comma  1  del  suddetto  testo  unico,   come
modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 che estende la durata  dell'affidamento  alla  RAI
della concessione del servizio  pubblico  radiotelevisivo  fino  alla
data del 31 ottobre 2016; 
    Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  continuita'  del
servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio  2016  fino
alla sopra citata data del 31 ottobre 2016,  non  oltre  la  scadenza
della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal
predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI,
attuale concessionaria , per il tramite della societa' controllata  e
mandataria Rai Com della convenzione sopra citata; 
    Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto,  occorre
procedere  alla  stipula  di  un  nuovo  atto  convenzionale  tra  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria e Rai Com, fino al 31 ottobre  2016,  per
la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati
alle  stesse  condizioni  e  modalita',  ricalibrate  sulla  frazione
dell'importo annuo del corrispettivo  calcolata  per  il  periodo  di
vigenza della presente convenzione; 
    Considerato che la RAI, in quanto societa'  concessionaria  dello
Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della
predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente
convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del
servizio   pubblico   la   qualita'   dell'offerta   radiotelevisiva,
impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi
a piu' ampia diffusione; 
    Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni»; 
    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione 
 
                       Stipulano quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
          Valore delle premesse e oggetto della convenzione 
 
    1. Le premesse costituiscono parte integrale  e  sostanziale  del
presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 
    2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione  delle
trasmissioni radiofoniche  e  televisive  a  tutela  delle  minoranze
linguistiche presenti  nelle  Regioni  Autonome  del  Friuli  Venezia
Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel  successivo
art. 2.