Allegato CONVENZIONE per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia TRA la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualita' di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona dell'avv. Luigi De Siervo, nella sua qualita' di amministratore delegato; di seguito denominate anche «parti». CIG: 6684773131 Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI , nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui «La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la RAI si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima dall'applicazione della disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI, per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 4 ottobre 2013 e, in particolare, l'art. 14, comma 2 che prevede la possibilita' di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita' fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del predetto testo unico; Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della RAI denominato «Area Commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito Rai Com), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale; Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo; Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 dicembre 2015 prot. n. DIE 0016947 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e' proceduto, sulla base dell'art. 14, comma 2, della convenzione sopra citata, all'estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell'estensione, in € 4.871.232,87; Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016 fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI, attuale concessionaria , per il tramite della societa' controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata; Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, occorre procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, fino al 31 ottobre 2016, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione; Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione Stipulano quanto segue: Art. 1. Valore delle premesse e oggetto della convenzione 1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.