Art. 14. Durata 1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci dal 7 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016. 2. In caso di ulteriore proroga oltre il 31 ottobre 2016 della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidata alla RAI, le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC, fino alla scadenza di detta proroga. 3. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione. 4. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e' immediatamente esecutiva per la Rai e per le sue societa' partecipate, mentre diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del periodo di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI.