(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                               Durata 
 
    1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente  Convenzione
saranno valide ed efficaci dal 7 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016. 
    2. In caso di ulteriore proroga oltre il 31  ottobre  2016  della
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidata alla  RAI,
le parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo  delle
medesime condizioni e modalita' di  cui  alla  presente  convenzione,
mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via  PEC,
fino alla scadenza di detta proroga. 
    3. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili
squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a
richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla  revisione  degli
obblighi stabiliti in convenzione. 
    4. La presente convenzione, che viene approvata con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico,
e' immediatamente  esecutiva  per  la  Rai  e  per  le  sue  societa'
partecipate, mentre diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo  la
registrazione da parte degli organi di controllo. 
    5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria e Rai Com si  impegnano  ad  adeguare  la
presente  convenzione  alla  normativa  sopravvenuta  nel  corso  del
periodo di vigenza ed in  rapporto  agli  adeguamenti  del  contratto
nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e  la
RAI.