(Convenzione-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  1,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde a Rai Com,
per il periodo relativo alla presente convenzione,  un  corrispettivo
pari               ad                euro                5.656.986,00
(cinquemilioniseicentocinquantaseimilanovecentottantasei/00),
comprensivo di IVA di legge, oltre un importo pari a  euro  97.534,00
(novantasettemilacinquecentotrentaquattro/00), comprensivo di IVA  di
legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano. 
    2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  2,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde a Rai Com,
per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo
pari               ad                euro                1.072.877,00
(unmilionesettantaduemilaottocentosettantasette/00)  comprensivo   di
IVA di legge. 
    3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza
al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 -  entro  sessanta
giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata,  emessa  da
Rai Com alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  La  fattura  non
potra' essere emessa da Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica
della conformita' delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo  in
presenza di  tutta  la  documentazione  giustificativa  dell'avvenuto
adempimento delle prestazioni, corredate di dichiarazioni sostitutive
di atto  di  notorieta',  sottoscritte  da  un  procuratore  all'uopo
delegato e munito dei relativi poteri,  recanti  l'indicazione  delle
ore  trasmesse,  nonche'  di  relazioni  di  sintesi  relative   alle
programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture
non potranno essere  emesse  da  Rai  Com  in  epoca  antecedente  la
verifica della conformita' delle prestazioni  di  cui  al  successivo
comma 4 del presente articolo. 
    4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini
di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali
del Dipartimento per le Comunicazioni del  Ministero  dello  sviluppo
economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  le  dichiarazioni
attestanti l'effettivita' delle trasmissioni  di  cui  alla  presente
convenzione, in relazione al periodo  di  vigenza  della  convenzione
medesima.