(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                         Deposito cauzionale 
 
    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,
le parti prendono atto che e' stato costituito  ed  e'  mantenuto  un
deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  presso  un  primario  Istituto  di  credito  di  euro
684.000,00  (seicentottantaquattromila/00),  in  titoli  di  Stato  o
equiparati al loro valore nominale. 
    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del
depositante. 
    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l'imposta  sul
valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per  i  servizi  effettuati
dalla concessionaria e' a carico delle  amministrazioni  dello  stato
richiedenti.