Art. 8. Deposito cauzionale 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che e' stato costituito ed e' mantenuto un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso un primario Istituto di credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti.