Art. 8 Criteri di eleggibilita' e disposizioni generali 1. Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilita': a) il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varieta' che si intende promuovere; b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realta' produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato; c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorieta' dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo; d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attivita' che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto dal precedente art. 6, comma 2; f) un cronoprogramma delle attivita'; g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non puo' essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata all'Invito alla presentazione dei progetti; h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi. 2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentativita' in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresi', che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo. 3. Al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato dal successivo art. 15. 4. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attivita' svolte e' presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale. 5. L'imposta sul valore aggiunto non e' ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 6. Affinche' l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e' iscritto come onere nei conti del beneficiario.