Art. 8 
 
 
          Criteri di eleggibilita' e disposizioni generali 
 
  1. Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere  tutti
i seguenti criteri di eleggibilita': 
    a) il/i Paesi terzi e  il/i  mercati  dei  medesimi  paesi  terzi
interessati  e  i  prodotti  coinvolti,  con  elenco  completo  delle
denominazioni di origine protetta, delle  indicazioni  geografiche  e
dei vini con l'indicazione della varieta' che si intende promuovere; 
    b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla  realta'
produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche
adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni  in  relazione
ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e  coerenti
analisi di mercato; 
    c) gli obiettivi  che  si  intendono  realizzare  con  le  azioni
proposte  e  l'impatto  previsto  della  realizzazione  delle  azioni
medesime  in  termine  di  sviluppo  della  notorieta'  dei  prodotti
coinvolti nel progetto ed il  conseguente  incremento  delle  vendite
previsto nei mercati obiettivo; 
    d) una descrizione  dettagliata  delle  azioni  utilizzate  e  le
attivita' che si intendono realizzare anche in relazione ai  prodotti
promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; 
    e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto  dal
precedente art. 6, comma 2; 
    f) un cronoprogramma delle attivita'; 
    g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione  dello
stesso per singole azioni e sub  azioni,  riferite  ad  ogni  singolo
Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle  singole
azioni e sub azioni non puo' essere superiore  ai  normali  costi  di
mercato  riportati  nella  tabella  dei   costi   standard   allegata
all'Invito alla presentazione dei progetti; 
    h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi. 
  2.  Il   beneficiario   dichiara   i   requisiti   soggettivi,   la
rappresentativita' in termini di produzione di vino e la  percentuale
di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresi', che  non
ha in corso di realizzazione  altri  progetti  riferiti  al  medesimo
Paese  e  al  medesimo  mercato  del  Paese  terzo,  sia   presentati
singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo. 
  3. Al fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  amministrativa  del
finanziamento erogato, tutti  i  materiali  realizzati  per  ciascuna
azione sono contrassegnati come disciplinato dal successivo art. 15. 
  4.  Le  attivita'  sono  effettuate  a  decorrere  dal  16  ottobre
dell'anno finanziario successivo a quello di stipula  del  contratto.
Qualora i beneficiari del  contributo  non  richiedano  il  pagamento
anticipato o chiedano l'anticipazione  in  forma  parziale  (30%  del
contributo) le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno
successivo a quello di stipula  del  contratto.  Qualora  i  soggetti
chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente  anticipata,
previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le  attivita'  sono
effettuate  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno   finanziario
comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi
i  casi,  la  relazione  e  la  documentazione  giustificativa  delle
attivita' svolte e' presentata all'organismo pagatore AGEA  entro  il
28 febbraio del secondo  anno  finanziario  successivo  alla  stipula
contrattuale. 
  5. L'imposta sul valore aggiunto non e'  ammissibile  al  sostegno,
tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della  normativa
nazionale vigente in materia di IVA, se realmente  e  definitivamente
sostenuta  da  beneficiari  diversi  dai  soggetti  non   considerati
soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo  1,  primo  comma,
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 
  6. Affinche' l'IVA non recuperabile sia  ammissibile,  un  revisore
dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve  dimostrare
che l'importo pagato non e' stato  recuperato  ed  e'  iscritto  come
onere nei conti del beneficiario.