Art. 9 Termini e modalita' di gestione dei progetti 1. I termini di presentazione dei progetti da parte dei richiedenti sono stabiliti nell'invito alla presentazione dei progetti. Resta fermo il termine del 12 ottobre, quale termine ultimo entro cui AGEA stipula con i beneficiari appositi contratti. 2. Al fine di consentire l'applicazione uniforme della misura sul territorio nazionale AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo tiene aggiornato alla luce delle evoluzioni della predetta normativa comunitaria e nazionale in materia; il contratto e' pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia. 3. La medesima AGEA effettua le verifiche precontrattuali nonche' i controlli sulla regolare esecuzione del contratto; gli esiti di tali verifiche sono comunicati alle autorita' competenti entro 90 giorni dal loro espletamento. 4. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse comunitarie e consentire una adeguata programmazione delle spese da parte delle autorita' competenti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno, Agea comunica alle stesse entro il 30 ottobre di ogni anno i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti presentati, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario precedente. 5. Entro 60 giorni dalla stipula Agea trasmette copia dei contratti stipulati alle autorita' competenti.