Art. 9 
 
 
            Termini e modalita' di gestione dei progetti 
 
  1. I termini di presentazione dei progetti da parte dei richiedenti
sono stabiliti nell'invito alla  presentazione  dei  progetti.  Resta
fermo il termine del 12 ottobre, quale termine ultimo entro cui  AGEA
stipula con i beneficiari appositi contratti. 
  2. Al fine di consentire l'applicazione uniforme della  misura  sul
territorio nazionale AGEA redige un contratto-tipo sulla  base  delle
indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto
e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo  tiene  aggiornato
alla luce delle evoluzioni della  predetta  normativa  comunitaria  e
nazionale  in  materia;  il  contratto   e'   pubblicato   sul   sito
istituzionale della medesima Agenzia. 
  3. La medesima AGEA effettua le verifiche precontrattuali nonche' i
controlli sulla regolare esecuzione del contratto; gli esiti di  tali
verifiche sono comunicati alle autorita' competenti entro  90  giorni
dal loro espletamento. 
  4. Al fine di assicurare l'efficace ed  efficiente  utilizzo  delle
risorse comunitarie e consentire una  adeguata  programmazione  delle
spese da parte delle autorita' competenti nell'ambito  del  Programma
Nazionale di sostegno, Agea comunica alle stesse entro il 30  ottobre
di  ogni  anno  i  nominativi   dei   beneficiari   che,   nonostante
l'approvazione dei progetti  presentati,  non  hanno  sottoscritto  i
relativi contratti nell'esercizio finanziario precedente. 
  5. Entro 60 giorni dalla stipula Agea trasmette copia dei contratti
stipulati alle autorita' competenti.