Art. 3 
 
                       Estensione delle regole 
 
  1. L'organizzazione  interprofessionale  «Ortofrutta  Italia»  puo'
richiedere  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, Dipartimento delle politiche competitive,  della  qualita'
agroalimentare, ippiche e  della  pesca,  l'estensione  di  regole  a
condizione che riguardino una delle finalita' di cui al  paragrafo  4
dell'art. 164 del regolamento  (UE)  1308/2013  e  che  sussistano  i
requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge  n.  51
del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del
2 luglio 2015. 
  2. La richiesta di estensione di regole,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'organizzazione  interprofessionale,  deve  essere
accompagnata dalla seguente documentazione: 
    a) delibera del consiglio di amministrazione  dell'organizzazione
interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole
che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati per ciascuna delle attivita'  economiche  cui  le  medesime
sono suscettibili di applicazione. Nel  caso  l'accordo  preveda  una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli sbocchi di mercato o da un  programma  di  miglioramento  della
qualita' che abbia  come  conseguenza  diretta  una  limitazione  del
volume di offerta, tale regola puo'  essere  adottata  solamente  con
l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale; 
    b) documenti comprovanti l'esistenza  dei  requisiti  di  cui  al
comma 1; 
    c) dimostrazione dei requisiti  di  rappresentativita'  economica
con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento
e  tenendo  conto  dei  volumi  di  beni  prodotti,   trasformati   o
commercializzati  dagli  operatori  professionali  a  cui  la  regola
oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione; 
    d) relazione tecnica indicante la finalita' tra  quelle  indicate
dal  paragrafo  4  dell'art.  164  del  regolamento  (UE)  1308/2013,
dimostrando come  le  regole  da  adottare  la  rispettino  indicando
necessariamente: 
      1) la conformita' ai  regolamenti  comunitari  di  settore,  la
compatibilita' con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in
vigore; 
      2) che le regole adottate non danneggino altri operatori  dello
Stato membro interessato o  dell'Unione,  creando  distorsioni  della
concorrenza; 
      3) che le regole adottate non  abbiano  nessuno  degli  effetti
elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
verificata  la  regolarita'  della  domanda,  coerentemente  con   le
modalita' e i termini temporali indicati all'art.  210,  paragrafo  2
del  regolamento  (UE)   1308/2013,   pubblica   sul   proprio   sito
istituzionale la regola oggetto di richiesta  di  estensione  per  un
periodo non inferiore a trenta giorni. 
  4. Ove tale regola non riscontri  l'opposizione  di  organizzazioni
che dimostrano di rappresentare piu'  di  un  terzo  degli  operatori
economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del  comma  2,  il
Ministero,  previo  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale,
pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale   il   provvedimento   di
estensione    delle    regole    adottate    dalla     organizzazione
interprofessionale «Ortofrutta Italia» rendendole obbligatorie  anche
nei   confronti   degli   operatori   del   settore   non    aderenti
all'organizzazione  interprofessionale  richiedente,  riportando   le
specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo  di
validita' delle stesse. 
  5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata  concessa
l'estensione comporta  l'irrogazione  all'operatore  economico  delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma  6  del  citato
art. 3 del decreto-legge n. 51/2015. 
  6. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede a comunicare alla Commissione  dell'Unione  Europea  e  alle
regioni e province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ogni  decisione
adottata a norma del presente articolo. 
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina