Art. 3 Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale 1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della performance (https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. 2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5. 3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti. 4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicita' della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale. 6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale puo', a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione. 7. Con le medesime modalita' i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.