Art. 7 
 
                   Nomina e durata dell'organismo 
                     indipendente di valutazione 
 
  1. I componenti dell'organismo  indipendente  di  valutazione  sono
nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di  tutti
i  requisiti  di   cui   all'art.   2,   dall'organo   di   indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente  o
in forma associata, per una durata coerente con il termine  triennale
di  validita'   dell'iscrizione   all'Elenco.   L'incarico   non   e'
prorogabile ed  e'  rinnovabile  una  sola  volta,  previa  procedura
comparativa. 
  2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei  requisiti  di
cui  all'art.  2  ovvero  in  caso  di  decadenza   o   cancellazione
dall'Elenco   nazionale   ovvero   in   caso   di   mancato   rinnovo
dell'iscrizione all'Elenco medesimo. 
  3. I componenti degli  OIV  possono  essere  nominati  solo  tra  i
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi. 
  4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in  forma  associata
in  relazione  alla  natura   delle   funzioni   svolte,   all'ambito
territoriale di competenza ovvero con  l'amministrazione  che  svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza. 
  5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del  Portale
della performance gli avvisi di selezione comparativa  e  i  relativi
esiti. 
  6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare  di  OIV  monocratico
puo' essere affidato esclusivamente: 
    a) a  soggetti  iscritti  nella  fascia  professionale  3,  nelle
amministrazioni con piu' di duecentocinquanta dipendenti; 
    b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali  2  e  3,  nelle
altre amministrazioni. 
  7.  Le  amministrazioni,  nella  scelta  dei  componenti   dell'OIV
istituito   in   forma   collegiale,    favoriscono    il    rispetto
dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe  al  suddetto  principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. 
  8. La scadenza del componente dell'organo  politico  amministrativo
non comporta la  decadenza  dall'incarico  del  componente  dell'OIV.
L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV  prima  della
scadenza e' adeguatamente motivata.