Art. 10. Comitato esecutivo: composizione 1. Il comitato esecutivo, se istituito, e' composto da: a) il presidente del consiglio di amministrazione; b) il vice presidente, se nominato; c) il consigliere delegato; d) il Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il prorettore vicario; 2. Il comitato esecutivo svolge i compiti determinati dal consiglio di amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al comitato esecutivo le attivita' di cui all'art. 7, comma 2.