(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                  Comitato esecutivo: composizione 
 
    1. Il comitato esecutivo, se istituito, e' composto da: 
      a) il presidente del consiglio di amministrazione; 
      b) il vice presidente, se nominato; 
      c) il consigliere delegato; 
      d)  il  Rettore  o,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  il
prorettore vicario; 
    2.  Il  comitato  esecutivo  svolge  i  compiti  determinati  dal
consiglio di amministrazione all'atto  della  sua  costituzione.  Non
possono comunque essere assegnati al comitato esecutivo le  attivita'
di cui all'art. 7, comma 2.